Manutenzione e ripristino dei fossi di scolo dei terreni prospicenti e non le strade e le aree pubbliche

AVVISO

PRESCRIZIONI A CARICO DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO PER LA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI FOSSI DI SCOLO DEI TERRENI PROSPICIENTI E NON LE STRADE E LE AREE PUBBLICHE
Premesso:
 che è sempre più frequente il verificarsi di eventi meteorologici di forte intensità con conseguenti allagamenti, dilavamenti ed erosione dei terreni, oltre ad invasione di fango e acqua delle sedi stradali, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di cadute di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica e privata sicurezza ed incolumità oltre ai danni al corpo stradale;
 che è stato riscontrato che l’omessa manutenzione e pulizia delle fosse di scolo o, addirittura, la mancanza delle medesime nei terreni prospicienti le strade pubbliche, lavorati o meno, sono causa di soventi allagamenti dei terreni stessi e conseguente scolmo delle acque e fango, anche con fenomeni di
smottamento e frane, sulle sedi stradali, determinando o contribuendo a determinare, una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada e i cittadini in genere;
Visti :
 il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche, in particolare gli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
 il Codice Civile, in particolare gli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 908, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
 l’art. 140 del R.D. 398/1904 e s.m.i.;
 il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 31.05.1974;
 il Titolo V – Norme per l’uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico del Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005
Richiamato l’art. 47 del Regolamento di Polizia Rurale a norma del quale: “i fossi ai margini delle strade comunali e vicinali nonché i fossi divisori tra fondi e terreni, presunti comuni a termini dell’art. 897 del vigente codice civile, devono a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati essere
spurgati una volta l’anno, e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi defluisce dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi”;
RICHIAMA
I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti e non, con le strade e le aree di uso pubblico al rispetto delle citate disposizioni regolamentari al fine primario di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e garantire quindi le condizioni di sicurezza per il transito veicolare e pedonale sulla rete stradale pubblica;
AVVISA
Che ferme, restando le responsabilità civili e penali, la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, in aggiunta alle eventuali ulteriori sanzioni previste da altre disposizioni di legge.